Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2015
1.   L'alternatore efficiente Mitsubishi Electric Corporation GXi, avente un'efficienza superiore grazie alla riduzione di tre diverse perdite e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo il metodo descritto nell'allegato alla decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE. 3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la riduzione delle emissioni di CO2 determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo può essere certificata e indicata nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. 4.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «12».
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