Art. 1 · Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23

Art. 1

Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23

In vigore dal 18 feb 2015
Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell' della decisione BCE/2014/23 1.   Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 sono abrogate. 2.   L' della decisione BCE/2014/23 è abrogato. 3.   I riferimenti alle decisioni abrogate e all'articolo abrogato, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono da intendersi come riferimenti all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
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