Art. 1
Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23
In vigore dal 18 feb 2015
Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell' della decisione BCE/2014/23
1. Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 sono abrogate.
2. L' della decisione BCE/2014/23 è abrogato.
3. I riferimenti alle decisioni abrogate e all'articolo abrogato, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono da intendersi come riferimenti all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Storico versioni
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