Art. 4
Prodotti interamente ottenuti
In vigore dal 17 feb 2015
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano “interamente ottenuti” nel SEE:
a)
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b)
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d)
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;
g)
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h)
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;
j)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a)
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;
b)
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;
c)
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
d)
il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA;
e
e)
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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