Art. 37 · Zone franche

Art. 37

Zone franche

In vigore dal 17 feb 2015
Zone franche 1.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE importati in una zona franca muniti di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
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