Art. 32 · Cooperazione amministrativa

Art. 32

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 17 feb 2015
Cooperazione amministrativa 1.   Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore. 2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
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