Art. 30 · Discordanze ed errori formali

Art. 30

Discordanze ed errori formali

In vigore dal 17 feb 2015
Discordanze ed errori formali 1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.
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