Art. 26 · Esonero dalla prova dell'origine

Art. 26

Esonero dalla prova dell'origine

In vigore dal 17 feb 2015
Esonero dalla prova dell'origine 1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
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