Art. 21 · Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

Art. 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

In vigore dal 17 feb 2015
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED 1.   Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all', paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'; oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi: — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all', paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo; — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all', e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED. 3.   La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all' con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e: — il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2; oppure — i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all', paragrafo 2; oppure — i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all', paragrafo 2. 4.   Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese: — se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all': “CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi)”, — se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all': “NO CUMULATION APPLIED”. 5.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 6.   La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è dattiloscritta dall'esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello. 7.   Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell', tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 8.   La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
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