Art. 2
Prescrizioni generali
In vigore dal 17 feb 2015
Prescrizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:
a)
i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell';
b)
i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.
Storico versioni
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Proeli:dec:2015:285:oj#art-2