Art. 8 · Formato in cui presentare la relazione

Art. 8

Formato in cui presentare la relazione

In vigore dal 16 feb 2015
Formato in cui presentare la relazione 1.   Subito dopo la verifica, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di informazione dell'Unione per registrare direttamente tutti i risultati pertinenti e tutte le conclusioni dell'ispezione per quanto riguarda il combustibile, comprese le informazioni relative al campionamento. 2.   Per adempiere ai suoi obblighi in materia di presentazione di relazioni, di cui all' della direttiva 1999/32/CE, uno Stato membro che utilizza il sistema di informazione dell'Unione per registrare, scambiare e condividere dati sulla verifica di conformità può utilizzare i dati aggregati annuali relativi agli sforzi di contrasto forniti dal sistema di informazione dell'Unione. 3.   Gli Stati membri che non usano il sistema di informazione dell'Unione facilitano il collegamento tra di esso e i rispettivi sistemi nazionali in grado di registrare, come minimo e se del caso, gli stessi campi presenti nel sistema di informazione dell'Unione, oppure forniscono una relazione in formato elettronico su tutti gli elementi di cui all'.
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