Art. 6
Campionamento con prelievi istantanei a bordo
In vigore dal 16 feb 2015
Campionamento con prelievi istantanei a bordo
1. Gli Stati membri prelevano istantaneamente, a bordo, dei campioni di combustibile per uso marittimo attraverso uno o più prelievi nel punto dell'impianto servizio combustibile dove è installata un'apposita valvola, come indicato sul sistema di tubature del combustibile della nave o sul piano generale delle sistemazioni e come approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto.
2. Se il punto di cui al paragrafo 1 non è reperibile, il punto di campionamento si situa dove è installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfa tutte le condizioni elencate di seguito:
a)
è accessibile in modo facile e sicuro;
b)
tiene conto delle diverse qualità di combustibile utilizzato per ciascun apparato motore a olio combustibile;
c)
è situato a valle della cassa di servizio dalla quale proviene il combustibile utilizzato;
d)
è quanto più vicino possibile, in sicurezza, all'ingresso dell'apparato motore a olio combustibile, tenendo conto di tipo di combustibile, portata, temperatura e pressione dietro il punto di campionamento selezionato;
e)
è proposto dal rappresentante della nave e accettato dall'ispettore «zolfo».
3. Gli Stati membri possono effettuare un prelievo istantaneo presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile, per determinare se vi sia un'eventuale contaminazione incrociata di combustibile in assenza di impianti servizi completamente separati o in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.
4. Gli Stati membri garantiscono che i prelievi istantanei siano raccolti in un contenitore che consente di riempire almeno tre fiale per campioni, rappresentative del combustibile per uso marittimo utilizzato.
5. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:
a)
le fiale siano sigillate dall'ispettore «zolfo» con un mezzo di identificazione unico, affisso in presenza del rappresentante della nave;
b)
due fiale per campioni siano portate a terra per analisi;
c)
una fiala per campione sia conservata dal rappresentante della nave per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del prelievo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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