Art. 4 · Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi

Art. 4

Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi

In vigore dal 16 feb 2015
Frequenza di campionamento dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi 1.   In conformità dell', paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 1999/32/CE e tenendo conto del volume del combustibile per uso marittimo consegnato, gli Stati membri effettuano il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alle navi da parte dei fornitori di tali combustibili, registrati nello Stato membro in questione, per i quali almeno tre volte nel corso di un anno sia stata riscontrata un'erogazione di combustibile non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna, sulla base delle segnalazioni nel sistema d'informazione dell'Unione o nella relazione annuale di cui all'. 2.   Il presente articolo non si applica a Repubblica ceca, Lussemburgo, Ungheria, Austria e Slovacchia.
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