Art. 1
In vigore dal 13 feb 2015
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1)
all'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e le carni suine fresche, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o paragrafo 3.»
,
2)
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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