Art. 1
In vigore dal 12 feb 2015
La decisione di esecuzione 2014/237/UE è così modificata:
1.
L' è sostituito dal seguente:
«
L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.»
2.
È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Mangifera L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è consentita solo se tali vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, con la descrizione, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, delle misure adeguate prese per garantire l'assenza di organismi nocivi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2015:237:oj#art-1