Art. 9 · Procedura semplificata di modifica

Art. 9

Procedura semplificata di modifica

In vigore dal 11 feb 2015
Procedura semplificata di modifica Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.
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