Art. 8 · Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche richieste

Art. 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche richieste

In vigore dal 11 feb 2015
Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche richieste Nel caso in cui un fattore per il calcolo della contribuzione non sia segnalato o le correzioni o modifiche che erano state richieste non siano trasmesse da un soggetto obbligato al pagamento, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo mancante.
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