Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 10 feb 2015
Modifiche La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue: 1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Interesse Con riferimento alle OMRLT effettuate nel settembre 2014 e nel dicembre 2014, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT, con l'aggiunta di un differenziale fisso di 10 punti base. Con riferimento alle OMRLT effettuate dal marzo 2015 al giugno 2016, il tasso di interesse applicabile è fissato per tutta la durata di ogni operazione al tasso per le operazioni di rifinanziamento principali applicato al momento dell'annuncio dell'asta per la relativa OMRLT. Gli interessi sono corrisposti posticipatamente al momento della scadenza dell'operazione, o al momento del rimborso anticipato di cui agli articoli 6 e 7, secondo i casi.» ; 2. Nell'allegato I, al paragrafo 1 (Calcolo dei limiti di prestito), la seconda tabella è sostituita dalla seguente: «k Mese della OMRLT Mese di aggiudicazione di riferimento CNLk 3 mar 2015 gen 2015 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2015 4 giu 2015 apr 2015 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2015 5 set 2015 lug 2015 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL lug 2015 6 dic 2015 ott 2015 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL ott 2015 7 mar 2016 gen 2016 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL gen 2016 8 giu 2016 apr 2016 NL mag 2014 + NL giu 2014 + … + NL apr 2016» 3. Nell'allegato I, al paragrafo 2 (Calcolo dei rimborsi anticipati obbligatori), la formula relativa a «Il rimborso anticipato obbligatorio nel settembre 2016 di un partecipante» è sostituita dalla seguente: « , if » 4. Nell'allegato I, la terza nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente: «Per le OMRLT da effettuare nel marzo 2015 (k = 3), il vincolo è C 3 ≤ max{0, AA 3}.» ; 5. Nell'allegato II, la quarta nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente: «La classificazione settoriale delle società holding delle società non finanziarie nel Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è stata modificata nel Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per riflettere i cambiamenti negli standard statistici internazionali. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le società holding delle società non finanziarie sono riclassificate come società finanziarie. La segnalazione nell'ambito delle OMRLT deve, in linea di principio, essere in linea con il quadro VDB: a decorrere dal dicembre 2014 i dati non devono riguardare le società holding e gli aggiustamenti devono essere trasmessi di conseguenza.» ; 6. Nell'allegato II, la tredicesima nota a piè di pagina è sostituita dalla seguente: «Gli effetti della riclassificazione delle società holding delle società non finanziarie come società finanziarie, che ha avuto luogo nel mese di dicembre 2014, dovrebbero essere registrati alla voce 3.2C.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:299:oj#art-1