Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 feb 2015
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2015 e le pubblicano. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:249:oj#art-2