Art. 2
In vigore dal 10 feb 2015
1. La Francia è autorizzata a riscuotere, per conto della regione ultraperiferica di Mayotte, i pagamenti relativi alle autorizzazioni e alle catture e altri canoni dovuti dagli operatori delle navi delle Seychelles a fronte della concessione dell'accesso alle zone di pesca nelle acque UE intorno a Mayotte, in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 1, punti 8 e 9, e sezione 2, dell'allegato dell'accordo. Tali entrate sono utilizzate dalla Francia per predisporre un quadro amministrativo, attività di controllo e infrastrutture fisiche adeguate e provvedere al necessario sviluppo di capacità per consentire all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della PCP.
2. La Francia comunica alla Commissione le coordinate relative al conto bancario.
3. Al termine di ogni anno di attuazione del presente accordo, la Francia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui pagamenti effettuati dalle navi autorizzate a pescare e sull'utilizzo di tali pagamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:238:oj#art-2