Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 feb 2015
1.   Le disposizioni di cui all', lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono alla protezione dei dati, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia a decorrere dal 13 febbraio 2015. 2.   Le disposizioni di cui all', lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE, nella misura in cui si riferiscono al funzionamento del SIS, hanno effetto e si applicano al Regno Unito nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia in via provvisoria e alle condizioni specificate nel presente articolo, a decorrere dal 13 febbraio 2015. 3.   A decorrere dal 1o marzo 2015, le segnalazioni SIS definite nei capi V (segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione), VI (segnalazione di persone scomparse), VII (segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario), VIII (segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) e IX (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale) della decisione 2007/533/GAI, nonché informazioni supplementari e dati complementari ai sensi del relativo , paragrafo 1, lettere b) e c), connessi a tali segnalazioni, possono essere messi a disposizione del Regno Unito in conformità della suddetta decisione. 4.   A decorrere dal 13 aprile 2015 il Regno Unito inserisce i dati nel SIS e utilizza i dati SIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in conformità della decisione 2007/533/GAI.
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