Art. 10 · Rendicontazione

Art. 10

Rendicontazione

In vigore dal 9 feb 2015
Rendicontazione Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti: 1) le mappe con l'indicazione per ciascun distretto delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'uso locale del terreno, di cui all', paragrafo 1; 2) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all', paragrafo 2; 3) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all', paragrafo 2; 4) sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all', paragrafo 3; 5) i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all', paragrafo 4; 6) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale, di cui all', paragrafo 4; 7) la valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non inadempienti, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all', paragrafi 1 e 2.
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