Art. 1
In vigore dal 9 feb 2015
La deroga concernente l'Irlanda del Nord, chiesta dal Regno Unito con lettera del 10 ottobre 2014, intesa a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti d'allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, è concessa alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:346:oj#art-1