Art. 2
Modifiche della decisione 2010/471/UE
In vigore dal 6 feb 2015
Modifiche della decisione 2010/471/UE
La decisione 2010/471/UE è così modificata:
1.
all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
i)
MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
ii)
MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
iii)
MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
iv)
MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di:
—
sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;
—
riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
a.
dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; oppure
b.
prima del 1o settembre 2010;
e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.
Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»
2.
all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
i)
MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
ii)
MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»
3.
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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