Art. 2 · Modifiche della decisione 2010/471/UE

Art. 2

Modifiche della decisione 2010/471/UE

In vigore dal 6 feb 2015
Modifiche della decisione 2010/471/UE La decisione 2010/471/UE è così modificata: 1. all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato: i) MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario; ii) MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario; iii) MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario; iv) MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di: — sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma; — riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE: a. dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; oppure b. prima del 1o settembre 2010; e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma. Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.» 2. all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato: i) MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari; ii) MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari. Ove, però, accordi bilaterali tra l’Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.» 3. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
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