Art. 1
Modifica della decisione 2010/470/UE
In vigore dal 6 feb 2015
Modifica della decisione 2010/470/UE
La decisione 2010/470/UE è così modificata:
1.
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Scambi di sperma di animali della specie equina
Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato I:
a)
modello di certificato sanitario IA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di sperma di animali della specie equina, raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
b)
modello di certificato sanitario IB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
c)
modello di certificato sanitario IC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
d)
modello di certificato sanitario ID per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di:
i)
sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;
ii)
riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
—
dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; oppure
—
prima del 1o settembre 2010;
e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.
Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina
Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all’allegato II:
a)
modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
b)
modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
c)
modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all’interno dell’Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.»
2.
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:261:oj#art-1