Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 feb 2015
Conformemente all'impegno che ha sottoscritto, la Francia modifica la legislazione applicabile al regime di imposta sul tonnellaggio a decorrere dall'esercizio 2015, per fare in modo che, al momento dell'adesione al regime di imposta sul tonnellaggio, almeno il 25 % della flotta dei beneficiari batta bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato contraente dell'accordo SEE e che tale quota sia successivamente mantenuta o aumentata.
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