Art. 4
Verifica degli utili
In vigore dal 4 feb 2015
Verifica degli utili
1. La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.
2. Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.
3. Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.
4. Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (review report, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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