Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 feb 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1.
per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che è sottoposto alla vigilanza della BCE;
2.
«base consolidata» ha il significato di cui all', paragrafo 1, punto 48, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
3.
«base subconsolidata» ha il significato di cui all', paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
4.
per «soggetto consolidante» si intende l'ente creditizio tenuto a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, a seconda del caso, in conformità agli articoli 11 e 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
5.
per «utili di periodo» si intendono gli utili, come individuati nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento più breve di un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
6.
per «utili di fine esercizio» si intendono gli utili, come definiti nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento pari ad un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;
7.
per «tasso di distribuzione a livello consolidato» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto consolidante; e b) l'utile al netto delle imposte che può essere riconosciuto ai proprietari del soggetto consolidante. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.
8.
per «tasso di distribuzione a livello individuale» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto; e b) l'utile al netto delle imposte. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:656:oj#art-2