Art. 2
Informazioni sui costi stimati
In vigore dal 28 gen 2015
Informazioni sui costi stimati
Entro due mesi dalla conferma ufficiale dell'insorgenza della malattia, gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di «bilancio preliminare» di cui all'allegato II, recante quanto segue:
a)
i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 652/2014;
b)
i costi operativi stimati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), d) e g), del regolamento (UE) n. 652/2014;
c)
gli eventuali altri costi stimati essenziali per l'eradicazione della malattia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 652/2014, allegando debita giustificazione.
La descrizione delle azioni di cui all' è considerata parte integrante della domanda di sovvenzione.
Ogni due mesi dopo la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri trasmettono informazioni aggiornate sui costi di cui al medesimo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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