Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 gen 2015
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) documentazione relativa all'aiuto di cui all', in cui figuri l'importo complessivo degli aiuti relativi ai progetti di cui all'. Tali informazioni sono comunicate mediante il questionario di cui all'allegato I della presente decisione; b) l'importo complessivo da recuperare (capitale e interessi); c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per conformarsi alla presente decisione; d) documenti comprovanti che al beneficiario è stata ingiunta la restituzione degli aiuti. 2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'. Il Belgio trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sull'importo dell'aiuto e degli interessi già restituiti dal beneficiario.
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