Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 gen 2015
1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 179 dell'accordo in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di detto sottocomitato accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
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