Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 gen 2015
1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 306 dell'accordo per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato IG, si basa sul progetto di decisione di tale sottocomitato accluso alla presente decisione 2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza ulteriore decisione del Consiglio.
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