Art. 1
Modifiche
In vigore dal 21 gen 2015
Modifiche
La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:
1)
all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti definizioni:
«c)
“autorità nazionale competente (ANC)” e “autorità nazionale designata (AND)”, le autorità nazionali così definite dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*1);
d)
“altre autorità e organi pertinenti”, le autorità e gli organi nazionali pertinenti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali, autorità di vigilanza e amministrazioni di paesi terzi.
(*1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»
"
;
2)
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:
—
«alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013»
;
3)
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:
—
«alla politica dell'Unione o di uno Stato membro relativa alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
—
la finalità delle ispezioni di vigilanza,
—
la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento.»
;
4)
l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'accesso a un documento elaborato o ricevuto dalla BCE per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa, o per scambi di opinioni tra la BCE e le BCN, le ANC o le AND, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
L'accesso a documenti che contengono gli scambi di opinioni tra la BCE e altre autorità e organi pertinenti viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento arrechi un serio pregiudizio all'efficace svolgimento dei propri compiti da parte della BCE, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.»
;
5)
all'articolo 7, paragrafo 1, il riferimento al «Direttore generale del segretariato e Servizi Linguistici» è sostituito da «Direttore generale del segretariato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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