Art. 8 · Partecipazione di Stati terzi

Art. 8

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 19 gen 2015
Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUMAM RCA. 2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti. 3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 trattato sullÚnione europea (TFUE). Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUMAM RCA. 4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUMAM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUMAM RCA, degli Stati membri che vi partecipano. 5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
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