Art. 4
In vigore dal 16 gen 2015
1. Cipro recupera dal beneficiario, il CSK, l'aiuto di cui all'.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento della Commissione (23) (CE) n. 794/2004 e del regolamento della Commissione (CE) n. 271/2008 (24) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Cipro annulla tutti i pagamenti pendenti nell'ambito dell'aiuto di cui all', a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:644:oj#art-4