Art. 3
In vigore dal 16 gen 2015
L'aiuto al salvataggio di 1,6 milioni di EUR per il CSK approvato con decisione della Commissione del 6 maggio 2010, nonché l'aiuto relativo alla tolleranza dello Stato nei confronti dei ritardi di pagamento degli importi dovuti, al trasferimento di personale ai comuni e al prestito di 512 850 EUR costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
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