Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 dic 2014
Il Consiglio redige l'elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:932:oj#art-3