Art. 1
In vigore dal 17 dic 2014
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento di anticipi.
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