Art. 2 · Termini per la presentazione delle notifiche

Art. 2

Termini per la presentazione delle notifiche

In vigore dal 15 dic 2014
Termini per la presentazione delle notifiche 1.   Entro otto giorni lavorativi dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 6.4 e 8 dell'allegato. 2.   Entro trenta giorni dalla data della conferma ufficiale, da parte dell'organismo ufficiale competente, della presenza o dell'effettiva comparsa dell'organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 1. 3.   Entro otto giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale competente, sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente almeno le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 e 8 dell'allegato. 4.   Entro trenta giorni dalla data in cui l'organismo ufficiale competente sospetta la comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri presentano una notifica contenente le informazioni di cui ai punti dell'allegato non citati al paragrafo 3. 5.   Gli Stati membri aggiornano le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 non appena abbiano a loro disposizione e abbiano verificato nuove informazioni pertinenti o non appena abbiano adottato nuove misure.
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