Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 dic 2014
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), che agisce sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.
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