Art. 1 · Modifica

Art. 1

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In vigore dal 15 dic 2014
Modifica La decisione BCE/2010/21 è modificata come segue: 1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Regole di valutazione dello stato patrimoniale 1.   Se non specificato altrimenti nell'allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato. 2.   La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato. 3.   Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di DSP, comprensive delle consistenze designate nelle valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso numero/tipo ISIN, mentre ogni opzione incorporata non è separata a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci “Altre attività finanziarie” o “Varie” sono trattati come disponibilità separate. 4.   I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili e ai titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza nelle seguenti circostanze: a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti fino a scadenza; b) se i titoli sono venduti nel mese precedente la data di scadenza; c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.» ; 2. L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.
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