Art. 2
Versamento del contributo dell'Unione
In vigore dal 12 dic 2014
Versamento del contributo dell'Unione
1. Il finanziamento dell'Unione, di cui agli allegati I e II della presente decisione, è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:
a)
attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
forniscano elementi di prova delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
c)
presentino una domanda di pagamento alla Commissione, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002, accompagnata da una relazione tecnica sulle misure attuate.
2. Non sarà versato alcun contributo dell'Unione qualora la domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), venga presentata dopo il 31 ottobre 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:910:oj#art-2