Art. 2
Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 12 dic 2014
Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:908:oj#art-2