Art. 1
In vigore dal 12 dic 2014
Nella decisione 2013/255/PESC è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 7 bis
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e additivi specificatamente formulati per carboturbo da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché l'assicurazione, la riassicurazione o servizi d'intermediazione, nell'ambito della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione di carboturbo e relativi additivi di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Siria di carboturbo e relativi additivi o la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione, riassicurazione o servizi di intermediazione, necessario per l'utilizzo da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto, a scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno della Siria.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al carboturbo e relativi additivi utilizzati esclusivamente da aerei civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati.
5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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