Art. 2
In vigore dal 9 dic 2014
Ai fini della presente decisione si intende per:
(1)
«sostanze usate», conservanti, fragranze e coloranti, indipendentemente dalla concentrazione, e altre sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti in concentrazione pari o superiore a 0,010 % in peso della formulazione finale;
(2)
«contenuto attivo», la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti nei prodotti ad aerosol. Gli agenti abrasivi non sono compresi nel calcolo del contenuto attivo;
(3)
«imballaggio primario», l'imballaggio a contatto diretto con il contenuto progettato per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita;
(4)
«imballaggio secondario», l'imballaggio che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche e progettato in modo da costituire, nel punto di vendita, un gruppo di un certo numero di unità di vendita, vendute in lotto all'utilizzatore finale o al consumatore oppure un semplice mezzo di presentazione nel punto di vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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