Art. 2
In vigore dal 8 dic 2014
Per un periodo di transizione fino al 1o marzo 2015, gli Stati membri accettano le partite di carne e di prodotti a base di carne di equidi, destinati al consumo umano, provenienti dal Messico, a condizione che l'importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 15 gennaio 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:891:oj#art-2