Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 2014
Per un periodo di transizione fino al 1o marzo 2015, gli Stati membri accettano le partite di carne e di prodotti a base di carne di equidi, destinati al consumo umano, provenienti dal Messico, a condizione che l'importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 15 gennaio 2015.
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