Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 dic 2014
1.   All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione, a norma dell'articolo 21 della convenzione, rende una dichiarazione relativa ai contratti di assicurazione. Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato I della presente decisione. 2.   All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione rende una dichiarazione unilaterale. Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato II della presente decisione.
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