Art. 2
In vigore dal 4 dic 2014
Alla decisione 2014/659/PESC, il considerando 5 è sostituito dal seguente:
«(5)
In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'.»
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Storico versioni
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Proeli:dec:2014:872:oj#art-2