Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 dic 2014
La decisione 2000/365/CE è così modificata: 1) l' è modificato come segue: a) la lettera a) è così modificata: i) al punto i): — il riferimento all'articolo «27» è sostituito da «27, paragrafo 1»; — i termini «fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c)» sono sostituiti da «fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4»; ii) i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen: — decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (*1); — decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d'informazione Schengen II (terzo pilastro) (*2); (*1)   GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63." (*2)   GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.» " ; b) alla lettera b), i punti da i) a v) sono soppressi e i punti vi), vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti: «i) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6; ii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5; iii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;» ; c) alla lettera c), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope); SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio.» ; d) la lettera d) è soppressa; 2) gli sono soppressi; 3) l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, nella seconda frase, i termini «… adotta una decisione su tale richiesta.» sono sostituiti dai seguenti: «… adotta una decisione di esecuzione su tale richiesta.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) alla lettera a): — il riferimento all'articolo «27» è sostituito da «27, paragrafo 1»; — i termini «ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47» sono sostituiti da «ad eccezione dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 4»; ii) alla lettera b), i punti da i) a v) sono soppressi e i punti vi), vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l'accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 6; ii) l'accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5; iii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articolo 5;» ; iii) alla lettera c), l'elenco degli atti è sostituito dal seguente: «SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope).» ; iv) la lettera d) è soppressa; 4) l'articolo 6 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: «1.   Le disposizioni di cui all', lettera a), punto ii), nonché le altre disposizioni pertinenti relative al sistema d'informazione Schengen, adottate dopo il 1o dicembre 2009 ma non ancora messe in applicazione, hanno effetto, per decisione di esecuzione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri e altri Stati nei cui confronti tali disposizioni hanno già effetto, quando saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione.» ; b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 2, 3 e 4; c) al paragrafo 4, rinumerato paragrafo 3, i termini «Qualsiasi decisione a norma dei paragrafi 1, 2 e 3» sono sostituiti da «Qualsiasi decisione di esecuzione a norma dei paragrafi 1 e 2.»; 5) all'articolo 7 è soppresso il paragrafo 1 e il paragrafo 2 diventa un paragrafo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:857:oj#art-2