Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 nov 2014
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, Malta è autorizzata a utilizzare l'1,06 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 10 della parte B dell'allegato X, (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE.
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