Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 nov 2014
Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «direttore generale»: un direttore generale o capo servizio della Commissione; b)   «riunione»: l'incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un'organizzazione o di un libero professionista oppure di un direttore generale per discutere una questione riguardante l'elaborazione e l'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli incontri che hanno luogo nel contesto di procedure amministrative istituite dai trattati o da atti dell'Unione, gli incontri di natura meramente privata o sociale e gli incontri casuali esulano da tale nozione; c)   «organizzazione o libero professionista»: qualunque organizzazione o persona fisica, indipendentemente dal suo stato giuridico, che svolga attività intese ad influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dal luogo in cui tali attività sono effettuate e dal canale o mezzo di comunicazione utilizzato. Tale nozione non comprende i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione, i rappresentanti delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dei paesi terzi e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali. Essa tuttavia include qualunque associazione o rete istituita per rappresentare collettivamente regioni o altre autorità pubbliche subnazionali.
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